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Superbonus 110%

Superbonus 110%, tutti i lavori di riqualificazione energetica: cappotto termico, caldaie, fotovoltaico

RIQUALIFICAZIONE EDIFICI CON POSSIBILITA’ DI CESSIONE DEL CREDITO LAVORI A COSTO ZERO PER I CITTADINI. 

INTERVENTI PRINCIPALI
(solo in caso di prima casa)

PER RIQUALIFICAZIONE ABITAZIONI SINGOLE O IN CONDOMINIO

ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO PER ALMENO IL 25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE. 

INCENTIVO MASSIMO € 60.000 AD UNITA’ IMMOBILIARE

NEL CASO DI CONDOMINI CON IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO

  • SOSTITUZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E FORNITURA ACQUA CALDA SANITARIA CON IMPIANTI A CLASSE ENERGETICA A (POMPE DI CALORE O IBRIDI), ANCHE ABBINATI AD IMPIANTI FOTOVOLTAICI (INCLUSA BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO) 

INCENTIVO MASSIMO € 30.000 AD UNITA’ IMMOBILIARE

NEL CASO DI EDIFICI UNIFAMILIARI

  • SOSTITUZIONE IMPIANTO PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E FORNITURA ACQUA CALDA SANITARIA CON IMPIANTI A CLASSE ENERGETICA A (POMPE DI CALORE O IBRIDI) ANCHE ABBINATI AD IMPIANTI FOTOVOLTAICI.(INCLUSA BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO)

 INCENTIVO MASSIMO € 30.000 AD UNITA’ IMMOBILIARE. 

INTERVENTI A CONTORNO

SE VIENE FATTO ALMENO UNO DEGLI INTERVENTI CARDINE CITATI IN PRECEDENZA, AD ESSO POSSONO ESSERE ABBINATI UNO O PIU’ TRA I SEGUENTI INTERVENTI MANTENENDO L’ALIQUOTA DELLA DETRAZIONE AL 110%:

  • IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANCHE CON BATTERIA;
  • COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI;
  • SERRAMENTI E INFISSI;
  • SCHERMATURE SOLARI;
  • CALDAIE CONDENSAZIONE;
  • POMPE DI CALORE;
  • SCALDACQUA A PDC;
  • COIBENTAZIONE INVOLUCRO
  • COLLETTORI SOLARI
  • GENERATORI IBRIDI
  • SISTEMI BUILDING AUTOMATION
  • MICROCOGENERATORI
  • RIQUALIFICAZIONE GLOBALE
  • CALDAIE A BIOMASSA;

TALI INTERVENTI DEVONO ASSICURARE IL MIGLIORAMENTO DI ALMENO DUE CLASSI ENERGETICHE DELL’EDIFICIO 

INTERVENTI SISMICI

RIENTRANO NEL SUPERBONUS ANCHE GLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO EFFETTUATI SINGOLARMENTE O ABBINATI AD IMPIANTI FOTOVOLTAICI

L’art. 16 del Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63 (Ecobonus) esplicita che la detrazione dall'imposta lorda per unita' immobiliare è consentita per un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro. (nel decreto rilancio attendiamo specifiche in merito) 

DOVE POSSONO ESSERE FATTI QUESTI INTERVENTI?

  • SU UNITA’ IMMOBILIARI O EDIFICI UNIFAMILIARI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE;
  • CONDOMINI;
  • SU ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI (IACP);

Approfondimenti 

  1. Per la cessione del credito o sconto in fattura, dovrà essere rilasciato un visto di conformità dei lavori da i responsabili di assistenza fiscale (ad esempio associazioni sindacali);
  2. Il miglioramento energetico e/o sismico dovrà essere asseverato da professionisti certificati;
  3. Le spese per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità sono anch’esse detraibili. 

ALTRA IMPORTANTE NOVITA’:

Su tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia -ex art. 16 bis del DPR 917/86, che riportiamo di seguito, e su quelli di efficienza energetica (che abbiamo citato in precedenza), sui quali non sarà possibile richiedere il superbonus, viene consentita la possibilità di effettuare la cessione del credito del 50% o 65% all’azienda fornitrice:

Elenco interventi:

  • Ristrutturazione edilizia;
  • Sostituzione infissi;
  • Acquisto impianto fotovoltaico;
  • Sostituzione Impianti tecnologici (solare termico, caldaie, pompe di calore, ecc..);
  • Acquisto elettrodomestici;

Tags: Superbonus 110%, RisparmioEnergetico, Ecobonus, Sismabonus

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